Daniela Santanchè smascherata dalla Procura: ha raccontato balle in Senato riguardo la posizione della dipendente che fece lavorare nonostante l’avesse messa in cassa integrazione

Visibilia, la procura smentisce Santanchè e azienda: “La posizione della ex dipendente che ha lavorato in cassa a zero ore non è stata sanata”
Nessuna regolarizzazione all’Inps della posizione di Federica Bottiglione

tratto da La Stampa
Non c’è stata alcuna regolarizzazione all’Inps della posizione di Federica Bottiglione. Nonostante le garanzie fornite dalla ministra al Turismo Daniela Santanchè nel corso della sua informativa davanti al Senato e nonostante le rassicurazioni di Visibilia nel corso del procedimento civile, i soldi che la srl ha versato all’istituto per sanare la situazione dell’ex investor relator di Visibilia editore spa che ha fatto causa alla società quando ha scoperto di aver lavorato mentre “a sua insaputa” era in cassa integrazione a zero ore non possono avere valore di regolarizzazione.

Innanzitutto perché sono stati versati dall’azienda sbagliata. A scriverlo, in base agli esiti delle verifiche effettuate dall’Inps, sono la procuratrice aggiunta Laura Pedio e la sostituta Maria Giuseppina Gravina in una nota appena depositata al processo intentato dai soci di minoranza di Visibilia editore spa per chiedere l’ispezione in azienda.

E’ vero che la srl ha versato 14 mila euro all’Inps nel corso del marzo del 2023 ma Bottiglione, dipendente della spa, non è mai stata in cassa integrazione a zero ore quando è stata trasferita nella srl. Lo è stata invece per quasi due anni, mentre era dipendente della Spa.

L’istituto quindi nei 28 giorni di tempo previsti dalla legge, respingerà l’istanza di regolarizzazione. Non solo perché, scrive la procura, «il pagamento è stato effettuato da parte di un datore di lavoro rispetto a quello che ha richiesto e usufruito delle integrazioni salariali».

Ma anche per via della «mancanza di preventiva autorizzazione da parte della sede Inps competente»; della «documentazione inesistente e assenza delle specifiche relative ai mesi di riferimento e alle relative retribuzioni»; per la «mancanza della titolarità del soggetto regolarizzante che, all’atto dell’omissione, non era il datore di lavoro».

E ancora per via della «impossibilità da parte Inps – che non è stata interpellata, ndr. – a quantificare le sanzioni dovute per la regolarizzazione».

Infine, per «l’impossibilità per Inps di conoscere la natura della corresponsione dell’importo dichiarato che, prima della comunicazione del 19 settembre 2023, per l’istituto rappresentava una ordinaria erogazione di retribuzione alla lavoratrice».

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