Multa Over50, ecco la guida pratica per difendersi dalla prepotenza di Stato: così potrai rimandare tutto indietro a Draghi e Speranza

Dalla data di entrata in vigore ( 1 febbraio 2022 ) e fino al 15 giugno 2022, tale obbligo si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato nonché ai cittadini stranieri di cui all’art. 35 e 36 del testo unico sull’immigrazione, che abbiano compiuto 50 anni, ovvero che li compiono in data successiva a quella di entrata in vigore dell’obbligo, entro il 15 giugno. 

Per essere soggetti all’obbligo, pertanto, è necessario avere la residenza nel territorio dello Stato. I cittadini italiani o di altri paesi facenti parte dell’Unione europea che non hanno (o non hanno più) la residenza in Italia, non sono soggetti all’obbligo. 

Quando non sussiste l’obbligo?

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. 

L’infezione da SARS-COV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile. Pertanto chi ha preso il covid prima dell’1 febbraio non dovrebbe essere soggetto alla sanzione per tutta la durata del Green Pass, e dovrebbe rimanere esente se il suo Green Pass scade dopo il 15 giugno.

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A quanto ammonta la sanzione?

La multa ammonta ad euro 100,00 ed è una sanzione amministrativa pecuniaria una tantum, nel senso che può  essere comminata una volta soltanto (almeno fino al 15 giugno). 

  • Non possono essere elevate più sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo;
  • L’ammontare della multa non può essere riscosso mediante prelievo diretto sul conto corrente; 

A chi si applica la multa?

La multa si applica nei seguenti casi:

  1. soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale;
  2. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la seconda dose nei termini previsti (15 giorni);
  3. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la terza dose nei termini di validità del Green Pass (6 mesi).

Qual è il primo atto che viene notificato?

Il primo atto che viene notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non sarà la sanzione vera e propria, ma una comunicazione di “avvio del procedimento sanzionatorio” che indica un termine perentorio di 10 giorni. 

Entro questi 10 giorni, che decorrono dalla ricezione i destinatari possono: 

ionatorio” che indica un termine perentorio di 10 giorni. 

Entro questi 10 giorni, che decorrono dalla ricezione i destinatari possono: 

  1. comunicare all’ASL competente per territorio l’eventuale certificazione di differimento o di esenzione dall’obbligo vaccinale, oppure eventuale altra ragione di oggettiva impossibilità (ad esempio che non è stato possibile prenotare il vaccino per mancanza di slot disponibili, oppure perché si è avuto il Covid o vi è stato un oggettivo impedimento, come malattia, infortunio, o perché ci si trova all’estero, etc…). Con la stessa comunicazione, può essere richiesto un colloquio in contraddittorio con l’ASL.;
  2. nello stesso termine di 10 giorni è necessario dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta comunicazione all’ASL, accedendo al sito: www.agenziaentrateriscossione.gov.it
  3. Inviare Istanza di archiviazione in autotutela ai responsabili del procedimento, con la quale si avverte gli stessi dell’incostituzionalità dell’obbligo vaccinale e della grave violazione che si sta commettendo – posto che risultano documentati ed accertati numerosi effetti avversi anche mortali – richiedendo l’archiviazione del procedimento, con l’avvertimento che, nel caso in cui gli stessi dovessero decidere per la prosecuzione del procedimento, verrà presentata denuncia penale a loro carico.
  • 1) Responsabile procedimento sanzionatorio per conto del Ministero della Salute indicato nell’avviso: (email: obbligovaccinale@sanita.it ).
  • 2) responsabile del procedimento di emissione e invio della comunicazione per conto dell’Agenzia delle estrate-Riscossione: helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it
  • L’ASL, nei successivi 10 giorni, dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’attestazione con la quale si conferma ovvero non si conferma l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità ad adempiere. Se la multa non deve essere pagata, il Fisco chiude il procedimento, altrimenti il procedimento va avanti.
  • I responsabili del procedimento, ricevuta l’istanza di archiviazione di cui sopra, dovranno decidere se proseguire o meno con il procedimento.

Quando arriva la sanzione vera e propria?

La sanzione vera e propria verrà notificata da parte dell’Agenzia delle Entrate (a mezzo PEC o raccomandata) entro 180 giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui sopra. Si tratta di un “Avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo”.   

A questo punto il ricevente potrà scegliere se pagare la multa entro 60 giorni ovvero se fare ricorso nel termine di 30 giorni.

E’ chiaro pertanto che, ammesso che gli incroci di dati e comunicazioni tra Ministero della Salute e Agenzia delle Entrate funzionino alla perfezione, la multa vera e propria difficilmente arriverà ai destinatari prima dell’autunno.

Qualora invece la sanzione non dovesse essere notificata entro il termine di 180 giorni a decorrere dalla comunicazione dell’ASL, l’obbligazione di pagare di estingue. 

Cosa fare per opporsi alla sanzione ?

Per opporsi alla sanzione va presentato ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere presentato personalmente o rivolgendosi ad un legale e prevede il pagamento del contributo unificato di 43 euro. 

NOTA BENE: il ricorso dovrà contenere la richiesta di sospensione dell’avviso di addebito. Se non viene richiesta la sospensione oppure se il Giudice la rigetti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe avviare l’iter esecutivo per il recupero della somma. 

Contestualmente valutare presentazione di denuncia nei confronti dei responsabili del procedimento.
Avv. Giuseppe Sottile (Avvocati Ultima Linea)

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  1. non é lecito imporre la vaccinazione facendo siglare al soggetto il consenso informato ad esonerare lo Stato da eventuali indennizzi..(pazzo chi firma!)

    ad ogni modo, secondo quanto riporta l’avv. dei sindacati delle forze dell’ordine, sono farmaci che necessitano di prescrizione medica..

    di tutte le vicende legate al covid, la cosa peggiore in assoluto sono i giornalisti assoggettati al potere in quanto sovvenzionati con fondi pubblici

    1. Anche io la penso così se c’è un obbligo devi essere libero di non firmare niente se poi vuoi firmare e diverso.

  2. Chi non si è fatto inoculare, come me, dorme tra quattro guanciali:
    NON ho una “spada di Damocle” sulla testa,
    NON temo di MORIRE a causa del siero mRNA, ne di ammalarmi di malattie strane
    (magari ora schiatto per quel mezzochilo di gorgonzola che mi sono sbranato a pranzo+il primo ed il secondo)
    La pubblica amministrazione è inefficiente, perchè popolata da IDIOTI LAVATIVI IGNORANTI:
    pensate che siano in grado di “scovarci”? Manco sanno ritrovare quel pezzo di pelle morta che gli sta nella patta.
    NON temo certo il Governo, composto da RITARDATI MENTALI + un vile affarista.
    Se per qualche caso, lo Stato mi chiedesse se fossi inoculato, ovviamente risponderei che LO SONO:
    rispondo a menzogna con menzogna, anzi, mi inkazzerei anche..
    “Ma come si permette Lei criminale novax di chiedermi questo… ”
    …con i bugiardi è DOVEROSO MENTIRE
    SE mi dovesse arrivare qualche plico da questo Governo di Delinquenti lo butterei subito nella spazzatura
    SE dovessero insistere… (non firmo nulla) e conoscendo i “tempi” della burocrazia giungeremmo al XXII secolo
    Dunque..: RELAX

  3. Da diversi giorni leggo sul cellulare, avvisi di morti improvvise quasi esclusivamente di persone giovani sotto i quaranta anni. Molte di qeuste legate al campo della medicina o dello sport. Mi meraviglio che non abbiano ancora destato un interesse al difuori dell’ambiente in cui dette morti sono avvenute. Un vero e proprio stillicidio di queste notizie nefaste. Ora non posso credere vi siano incertezze su tali annunci il cui contenuto oltre a lasciarmi umanamente addolorato mi causa anche preoccupazione.

  4. Per chi vuole impugnare: si può provare con un dispendio modesto, tuttavia presumibilmente più alto della sanzione stessa (contributo unico per ricorso al giudice di pace €43 circa + spese varie + eventuale avvocato che non è obbligatorio né necessario se uno sa destreggiarsi). Tuttavia ha un senso a livello di principio. Tenete comunque presente che in caso di soccombenza bisognerebbe ricorrere ed arrivare fino alla Cassazione e non possiamo escludere che in caso lo stesso Giudice di Pace non accolga il vostro ricorso, possa andare in compensazione e addebitarvi delle spese che possono oscillare tra i 400 ai 700 euro. Se di principio si tratta, va portata fino in fondo e lì ovviamente le spese salgono di molto.
    Quindi che faccio?

    Riferimento e proseguimento:

    https://liberopensiero2019.blogspot.com/2022/04/attenzione-raccomandata-dallagenzia.html

    Domanda: pagare subito 100 euro di multa o fare ricorso che se non viene accolto ti accollano fino a 700 euro di spese accessorie?

    Commento.

    Il problema è sapere se i giudici di pace sono ragionevoli oppure hanno un comportamento pregiudiziale nei confronti dei circa due milioni di italiani definiti “No Vax” propagandisticamente da TV e giornaloni.

    Magari siccome prendono solo circa mille euro netti al mese, vedasi:

    https://www.money.it/chi-e-cosa-fa-stipendio-giudice-di-pace

    e allora potrebbero essere facilmente ricattabili nel senso che il procuratore capo della repubblica del tribunale in cui esercitano gli potrà arrivare a dire il seguente messaggio:

    “il Governo Draghi vuole che tutti i ricorsi dei No Vax non attinenti a problemi di salute vengano respinti nel modo più rapido possibile senza sentire alcuna ragione,i giudici di pace che non si adeguano a questa direttiva governativa ne pagheranno le conseguenze in termini professionali che vuol dire come minimo non rinnovo dell’incarico per i prossimi 4 anni”

    ergo, per un giudice di pace ci sono in ballo 48.000 euro netti ( 1000 euro netti al mese x 4 anni ) per i prossimi quattro anni ( a partire ovviamente dalla scadenza dell’incarico quadriennale in corso ) che gli saranno confermati se si appecorona alle direttive merdose del Sgoverno Draghi e che invece non gli saranno confermati, ovveri li perde tutti, se vuole fare il giudice di pace onesto ligio alla Costituzione italiana e alle normative internazionali relative a tematiche vaccinali.

    Prevedere che un circa 80% dei giudici di pace si appecoronerà e il restante 20% starà con la schiena dritta è un’ipotesi realistica? O pessimista? O che altro?

    Visto l’andazzo della magistratura italiana che ha retto il moccolo agli Sgoverni Conte Bis e Draghi ( tranne alcune lodevoli eccezioni ) e che non rischiava nemmeno un cent se avessero avuto la schiena dritta ( avrebbero rischiato trasferimenti ma mai licenziamento ) e allora mi sa che l’ipotesi appena fatta dovrebbe essere realistica.

    E se è realistica, a meno che si è un autorevole personalità molto conosciuta (ad esempio famoso giornalista di contro informazione ) che fa cagare sotto il giudice di pace di turno, per qualsiasi altro cittadino ordinario mai punturato ne vale la pena fare ricorso per essere preso a pesci in faccia da dei giudici di pace che come avvocati non si sono riusciti ad affermare e che quindi si devono barcamenare a fare i giudici di pace a qualsiasi costo ( anche calpestare le leggi che dovrebbero invecce far rispettare ) pur di portare a casa la pagnotta?

    Personalmente penso che da un punto di vista logico e razionale non ne valga la pena, vabbè, poi anche bisogna ponderare quanto cuore ci si mette in un ricorso del genere, that’s it!!

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