“L’obbligo vaccinale lede la dignita’ umana” Il Tribunale di Brescia si affianca a quello di Siena: nuova sentenza a favore di chi ha perso ingiustamente il lavoro per aver rifiutato la dose

Dopo il giudice del lavoro di Siena che ha recentemente reintegrato una sanitaria sospesa, un nuovo provvedimento solleva la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale.

Siamo a Brescia dove lo scorso 22 agosto il Tribunale ha esaminato il ricorso di un’ostetrica sospesa dall’azienda ospedaliera per la quale lavora da diversi anni e con un contratto a tempo indeterminato, perché non in regola con il ciclo vaccinale. Dopo aver fatto le prime due dosi, infatti, l’ostetrica si è rifiutata di fare la terza perché nel frattempo aveva contratto il Covid.

Nonostante ciò, il Consiglio dell’Ordine ha comunque proceduto alla sospensione senza retribuzione, che le è stata notificata il 30 maggio di quest’anno, negando anche qualsiasi possibilità di essere collocata in altra mansione.

Nella sua disamina del caso, il giudice del lavoro, Mariarosa Pipponzi ha rilevato la “violazione del principio di uguaglianza ex art.3 della Costituzione” e l’irragionevolezza delle disposizioni sull’obbligo, in quanto i soggetti non vaccinati per scelta godono di un trattamento diverso rispetto ai non vaccinati per esenzione o differimento: questi ultimi infatti possono essere ricollocati in altra mansione, salvando così lo stipendio.

Ciò apre un’altra questione che il giudice ritiene incostituzionale: “Nel precludere al personale non vaccinato per libera scelta la possibilità di lavorare” si legge nell’ordinanza, “lo Stato viene meno al compito di rendere effettivo il diritto al lavoro (ex articolo 4 della Costituzione) ed introduce una misura che si espone al dubbio di rivelarsi eccessivamente sbilanciata e sproporzionata, ad eccessivo detrimento del valore della dignità umana”. 

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La ricorrente ha sottolineato inoltre come la retribuzione erogatale dal datore di lavoro, è fondamentale per il sostentamento suo e della propria famiglia. Il giudice del lavoro sottolinea quindi l’esistenza di un pregiudizio “grave” in relazione proprio alla sussistenza materiale dell’individuo.

Nulla infatti giustifica l’adozione di misure “che possano arrivare sino al punto di ledere la dignità della persona come può avvenire quando alla persona sia preclusa ogni forma di sostentamento…  Come noto, il diritto al lavoro costituisce una delle principali prerogative dell’individuo su cui si radica l’ordinamento italiano che trova protezione nell’ambito dei principi fondamentali della Carta Costituzionale”.  

I sanitari sospesi dunque sono stati posti dallo Stato in un limbo dove oltre a non poter esercitare la propria professione, non possono accedere neanche all’indennità di disoccupazione, visto che formalmente non lo sono, né possono usufruire di pensionamento per via dell’età anagrafica.

Il Giudice del lavoro ha dunque rilevato come l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari sia sostanzialmente in contrasto con la Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

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