Con un pronunciamento pubblicato lo scorso 6 luglio, la giudice Susanna Zanda, della seconda sezione civile del tribunale di Firenze, ha disposto il reintegro di una psicologa sospesa dal lavoro perchĆ© non ha aderito alla campagna vaccinale contro il Covid19. Un dispositivo denso di evidenze e molto netto nei toni, come commentaĀ ByobluĀ riprendendo il documento, che si conclude con lāautorizzazione ādellāesercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo lavorando in qualunque modalitĆ (in presenza o da remoto) alla stregua dei colleghi vaccinatiā. Ma soprattutto un procedimento rivoluzionario e monumentale āĀ come lo definisceĀ lāavvocato Giuseppe Sottile ā perchĆ© mette nero su bianco queste parole: āUna persona non può essere costretta, per sostentarsi, a sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suoĀ DNA alterandoloĀ in un modo che potrebbe essere irreversibile, con effetti ad oggi imprevedibili sulla sua vita e saluteā. Parole che dovrebbero fa rabbrividire molte persone, soprattutto dalle parti dei ministeri della Salute e del Lavoro. Ma non ĆØ tutto. Ecco cosāaltro scrive la giudice Zanda.
Le tre pagine del documento iniziano con un riferimento alla dignitĆ , che nella Costituzione italiana ĆØ legata al riconoscimento dei diritti fondamentali del cittadino, primo su tutti il lavoro, cosa che forse Speranza e Orlando hanno dimenticato: āLa sospensione ā scrive la giudice ā rischia di compromettere i beni primari dellāindividuo quali il diritto al sostentamento e al lavoro inteso come espressione della libertĆ della persona e della sua dignitĆ ā. E poi: āLa legge n. 71/2021, che obbliga al vaccino il personale sanitario, propone lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitarioā, scopo irraggiungibile ā scrive Zanda ā come evidente dai report dellāente di farmacovigilanza italiano AIFAā. Si legge nellāordinanza che i dati ufficiali italiani ed europei (pubblicati da Eudravigilance ed Euromomo), riportano āun fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico di infezioni e decessi proprio tra soggetti vaccinati con tre dosiā.
Per questo secondo il magistrato Susanna Zanda si riscontra nella legge una mancanza di benefici per la collettivitĆ . āLa Costituzione, dopo lāesperienza del nazi-fascismo, non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente a sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive senza consenso libero e informato. Un consenso libero e informato non ĆØ possibile allorquando i componenti dei sieri e i meccanismi sul loro funzionamento sono coperti non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto militareā.
Scavalca la censura di regime dei social. Seguici via Telegram, basta un clic quiĀ >
https://t.me/capranews
Il magistrato Zanda rileva che ālāordinamento italiano e i trattati internazionali vietano qualsiasi sperimentazione sugli esseri umaniā e che il regolamento europeo che disciplina il Green pass vieta la discriminazione delle persone non vaccinate contro il Covid19. Lāordinanza firmata da Susanna Zanda mette nero su bianco che sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non ĆØ dissimile da quello del non vaccinato perchĆ© āentrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagioā.