“Obbligo vaccinale illegittimo.” Storica sentenza totalmente censurata dai media: e il giudice annulla la multa

di Antonio Oliverio per IlParagone

Siamo ancora ben lontani dal virtuoso esempio della Slovenia, piccolo Paese a due passi da noi, il cui governo ha deciso di annullare tutte le multe che erano state comminate per le violazioni alle folli restrizioni per il Covid-19. Eppure, qualcosa si muove, faticosamente, anche in Italia: diverse sentenze stanno sconfessando le sanzioni inique e illegittime, applicando la legge e, soprattutto, applicando i dettami della Costituzione palesemente violati dalle misure liberticide risalenti al triste periodo in cui Conte e Speranza gestivano l’intera vicenda Covid nel peggiore dei modi possibili. L’ultimo pronunciamento in ordine di tempo arriva dal Tribunale de L’Aquila, sezione Lavoro, che ha ritenuto esser stata illegittima la sospensione dal lavoro di un operatore sanitario che non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale contro il fantomatico quanto famigerato virus, annullando anche la relativa sanzione amministrativa di 100 euro. L’obbligo vaccinale, infatti, era “illegittimo”, si legge nelle motivazioni della sentenza.

Il vaccino? “Non impedisce il contagio”

In particolare, ci si riferisce all’obbligo per gli operatori della Sanità di sottoporsi alla vaccinazione, come previsto dal Decreto legge numero 44 del 2021, pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Sicché è stata annullata la multa a G.G., l’uomo di 50 anni che aveva presentato il ricorso, assistito dall’avvocato Gianluca Maccarone. La sanzione pecuniaria era stata inflitta dall’Agenzia delle Entrate per la violazione di tale obbligo. Ancora più interessante la motivazione della illegittimità: la sentenza parla di sieri inidonei ad impedire contagi. L’obbligo vaccinale era illegittimo perché “la carica virale dei vaccinati non è diversa da quella dei non vaccinati”, come peraltro hanno evidenziato diversi studi medico/scientifici pubblicati su riviste specializzate e di caratura internazionale, quali il British medical journal eThe Lancet”. E dunque: “La comune esperienza di tutti (personale, familiare, della cerchia di conoscenti) conferma il dato evidente che, allo stato, chi non si è vaccinato può infettarsi e infettare come può infettarsi e infettare chi ha ricevuto una dose, due dosi etc”. E ancora, possiamo leggere: “Se il lavoratore vaccinato come quello non vaccinato si infetta ed infetta non può godere di un trattamento diverso da quello non vaccinato, almeno sotto il profilo (che qui solo interessa) dell’accesso al lavoro”. Ne consegue che “la sussistenza del presupposto della capacità preventiva dal contagio del vaccino” sia da considerare del tutto falsa. Il giudice ha menzionato anche il celebre primo articolo della Costituzione, ricordando che il nostro Paese si fonda sul lavoro e che esso va tutelato.

Parla l’avvocato

Comprensibilmente soddisfatto l’avvocato Maccarone, come riporta Il Giornale d’Italia: “L’inidoneità dei vaccini in commercio a impedire la diffusione del contagio del virus” viene da lui stigmatizzata, così come il fatto che l’imposizione di questo trattamento sanitario obbligatorio fosse “in evidente contrasto con l’articolo 32 della Costituzione”, ovvero quello che tutela la salute individuale e la persona umana.

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