Torino come Firenze! Nuova sentenza che obbliga l’Asl non solo a reintegrare il dipendente senza vaccino, ma anche a ridargli tutti gli arretrati

Continuano a susseguirsi sentenze dei tribunali che bocciano la legislatura voluta dal Ministro della Salute Roberto Speranza sull’obbligo di vaccinazione contro il Covid 19. Dopo la storica pronuncia del Tribunale di Firenze in cui si metteva in discussione la stessa opportunità del trattamento sanitario, ora è arrivata la sentenza dal Tribunale di Torino.

L’ASL contro il dipendente sospeso

Il caso riguardava un dipendente amministrativo dell’ASL locale che era stato sospeso dal lavoro senza stipendio per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale. Bene, il lavoratore ha deciso di fare ricorso in quanto la sua mansione amministrativa, nello specifico impiegato presso l’anagrafe zootecnica, non comportava contatti diretti con altri dipendenti o con soggetti fragili.

Inoltre il datore di lavoro avrebbe rifiutato di accordare lo smart working al proprio dipendente, nonostante questa modalità fosse stata già utilizzata dallo stesso durante l’emergenza sanitaria. Siamo quindi di fronte all’ennesimo caso in cui l’azienda interpreta in maniera ancora più oppressiva la legge già di per sé discutibile introdotta dal Governo.

Un accanimento irrazionale

Perché accanirsi contro un dipendente amministrativo del reparto zootecnico, togliendogli l’unica fonte di sostentamento? L’unica spiegazione è che le aziende sanitarie locali, così come gli ordini medici professionali, sono ormai spinti da un furore ideologico quando il tema è quello della vaccinazione contro il Sars Cov 2.

Un integralismo vaccinale senza alcuna base scientifica, a fronte di un prodotto che si è per altro dimostrato scadente rispetto alle aspettative. E infatti in questi casi il tempo sa essere fortunatamente galantuomo, così come la giustizia.

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La sentenza che riabilita il lavoratore

Il Tribunale di Torino con una recente sentenza ha infatti dato piena ragione al lavoratore:

La corte accerta e dichiara l’illegittimità del provvedimento di sospensione del ricorrente dal lavoro e dalla retribuzione e, per l’effetto: dispone la disapplicazione del provvedimento detto, ordinando all’Azienda convenuta l’immediata reintegrazione nel proprio posto di lavoro.

Condanna l’ASL al pagamento in favore delle somme che avrebbe percepito nel periodo in cui lo stesso è risultato illegittimamente sospeso dal servizio e fino alla data della reintegrazione nel posto di lavoro, maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Una bella bastonata nei confronti dell’azienda sanitaria locale che aveva deciso in maniera unilaterale di togliere il sostentamento ad un proprio dipendente solo perché aveva deciso di non vaccinarsi con un farmaco di cui non si conoscono gli effetti avversi nel lungo periodo e la cui efficacia contro la malattia svanirebbe dopo soli due mesi.

Viene da chiedersi quale sia l’opportunità di continuare ad applicare questa legge sull’obbligo vaccinale, visto che viene puntualmente bocciata nel momento in cui passa sotto la lente dei giudici, come dimostrano i casi di Ivrea, di Firenze, di Roma, di Treviso e molti altri. Perché continuare ad intasare i tribunali e perché le ASL si ostinano a non rinunciare alla causa, arrivando così a pagare le spese legali, magari con le tasse dei cittadini?

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