La maestra che ha sconfitto Draghi e Speranza: nessuno racconta come abbia vinto in Tribunale obbligando al reintegro la scuola che la sospese perché si rifiutò di obbedire all’obbligo

GROSSETO. Dal Tribunale di Grosseto arriva un provvedimento apripista sul fronte dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 per gli insegnanti. In particolare per coloro che, non vaccinati ma comunque guariti dal Covid e dunque con Green pass rafforzato, si sono ritrovati in un limbo legislativo perché ritenuti inadempienti all’obbligo, e sono stati costretti a lasciare aule e alunni per altre mansioni.

Tutto è nato dal caso di un’insegnante di sostegno di una scuola elementare di Grosseto. A metà dicembre in Italia è stato introdotto l’obbligo per gli insegnanti di essere vaccinati. Di aver cioè completato il ciclo con il richiamo (decreto legge 44 del 2021). Proprio in quei giorni, però, l’insegnante si è ammalata di Covid e dunque non ha fatto in tempo a vaccinarsi. Una volta guarita, ha avuto il Green pass rafforzato, valido – perché derivato dalla guarigione – per sei mesi. E con quello avrebbe potuto continuare a lavorare fino a giugno 2022, quando sarebbero scaduti i sei mesi.

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L’insegnante si è dunque rivolta all’avvocata Lavinia Mensi. «L’amministrazione scolastica – spiega Mensi – ha agito sulla base di una circolare del ministero dell’Istruzione che discrimina l’adempimento dell’obbligo vaccinale a prescindere dalla validità del Green pass, facendolo scattare a 90 giorni dalla guarigione oppure a 120 giorni dalla somministrazione del vaccino».

L’avvocata Mensi ha presentato martedì un ricorso urgente al giudice del lavoro di Grosseto, Giuseppe Grosso. Grosso ha accolto le motivazioni dell’insegnante e ha emesso un decreto – senza interpellare l’altra parte, in attesa dell’udienza che ci sarà a fine maggio – ordinando di reintegrare immediatamente la maestra.about:blankabout:blank

Il giudice ha evidenziato l’illegittimità dell’orientamento della circolare ministeriale perché, dice, la norma a cui fare riferimento è solo il decreto legge 52 del 22 aprile 2021 che stabilisce che i guariti si devono vaccinare sei mesi dopo la guarigione. Decreto, poi convertito in legge, in vigore fino al 15 giugno. L’insegnante, insomma, sarebbe ancora in regola. «A questo punto – conclude – si auspica che l’amministrazione scolastica riveda tutte le decisioni nei confronti dei docenti in possesso di certificazione verde rafforzata, anche considerato il profilo erariale, dal momento che questi docenti vengono sostituiti con supplenti, duplicando la retribuzione per un unico posto di lavoro».

Fonte (https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2022/05/05/news/reintegrata-maestra-non-vaccinata-dal-tribunale-decreto-apripista-1.41419834)

Per fortuna ci sono ancora giudici che rispettano le leggi e non le circolari e le veline ministeriali. Un normale cittadino può vaccinarsi dopo guarigione fra i 6 e 12 mesi e nessuno, fra tutti gli illuminati al governo, ci ha mai spiegato come mai invece un lavoratore sottoposto a obbligo vaccinale dovrebbe farlo dopo 3 pena la perdita dello stipendio.
Un obbligo vaccinale che continua a gravare su tantissimi lavoratori INUTILE e DISCRIMINATORIO che andrebbe cancellato immediatamente.

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