Obbligo vaccinale, sentenza che seppellisce Speranza: reintegro immediato per la lavoratrice sospesa per aver rifiutato il sacro siero

di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi per il blog di Nicola Porro

Il governo ha previsto, già dal mese di aprile dell’anno scorso, e dopo ripetute proroghe fino al 31 dicembre di quest’anno, l’obbligo per il personale medico e sociosanitario di sottoporsi a vaccinazione anti-Covid. La sanzione prevista per chi non si sottopone all’obbligo vaccinale è la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino alla data di cessazione dell’obbligo, il cui limite temporale è stato finora oggetto di ripetute proroghe.
Fin qui cose note.

Pochi giorni fa è però accaduto un fatto nuovo. Il 28 aprile il Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di una lavoratrice nel settore sociosanitario che era stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione per non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid. La lavoratrice aveva presentato ricorso in via cautelare al Tribunale di Padova chiedendo – dopo aver dimostrato la sussistenza del fumus boni iuris (le ragioni di buon diritto) e del periculum in mora (il grave pregiudizio ai suoi diritti derivante dal provvedimento impugnato) – la reintegrazione sul posto di lavoro.

Il giudice del lavoro, dott. Roberto Beghini, ha accolto il ricorso ordinando al datore di lavoro di reintegrare immediatamente la lavoratrice sospesa, purché questa si sottoponga a sue spese a tampone antigienico (ogni 48 ore) o molecolare (ogni 72 ore). Il Tribunale di Padova ha offerto una articolata motivazione, sia in punto di logica che di diritto, che smonta completamente l’intera narrazione governativa sui vaccini. Analizziamola, riportando alcuni passi particolarmente significativi.

La sentenza parte anzitutto dal presupposto che l’obbligo vaccinale per il personale medico e sociosanitario sia stato introdotto dal governo sulla base di un assunto preciso: “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. Dopo di che il giudice si pone la domanda se l’obbligo vaccinale, e il relativo regime sanzionatorio in caso di inadempimento, assicurino la ragione per cui l’obbligo stesso è stato introdotto, vale a dire la certezza che il vaccino garantisca “adeguate condizioni di sicurezza sanitaria”.

A tal proposito viene riportata una serie di dati, presi da canali ufficiali come l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, dai quali risulta in modo evidente come il vaccino non assicuri l’immunità e quindi non impedisca la diffusione del contagio: “l’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori​ in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo​ che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede l’irragionevolezza della​ norma ai sensi dell’art. 3 Cost. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è​ sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri.

Può dunque notoriamente accadere, ed​ effettivamente accade, come conferma l’esperienza quotidiana,​ che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano). Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute […], nonostante l’avvio della campagna vaccinale, il numero di contagi più elevato in assoluto dall’inizio​ della pandemia, pari a + 220.532, è stato registrato l’11 gennaio 2022, in pratica dopo che era stato vaccinato circa l’80% dei cittadini di età superiore ai 12 anni. Non a caso il giudice evidenzia altresì che “la persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero”.

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Quest’ultima frase è particolarmente forte, ma è la conclusione sintetica dell’intero condivisibile ragionamento. Se, come i dati confermano, i vaccinati possono contrarre il virus e trasmetterlo ad altri, la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per chi non rispetta l’obbligo vaccinale appare irragionevole dal momento che l’obbligo è stato introdotto con il palese obiettivo di garantire “adeguate condizioni di sicurezza sanitaria”. In assenza di tale garanzia, la sanzione è pertanto ingiustificata e discriminatoria, secondo l’art. 3 della Costituzione, come ora vedremo.

ìl Tribunale di Padova in sentenza scrive: “non appare manifestamente infondato il dubbio che l’introduzione dell’obbligo vaccinale per i lavoratori del settore in esame, costituisca una misura inidonea – e quindi irragionevole ex cit. art. 3 Cost. – a raggiungere lo scopo che si prefigge: evitare la diffusione del virus nell’ambiente di lavoro, precisamente alle persone fragili, ospiti della struttura”.

Il giudice mette pertanto in evidenza come l’obbligo vaccinale sia per il lavoratore “gravemente pregiudizievole del suo diritto all’autodeterminazione terapeutica ex art. 32 Cost., nonché del suo diritto al lavoro ex artt. 4 e 35 Cost., prevedendo la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale: obbligo che non si pone in necessaria correlazione con la finalità di evitare il contagio e di tutelare la salute dei terzi, vale a dire la salute pubblica”.

Il Tribunale pone l’accento sull’articolo 3 ed in effetti il principio di uguaglianza è stato violato perché la legge discrimina alcuni soggetti senza avere una giustificazione oggettiva e ragionevole. Inoltre si sofferma sugli articoli 4 e 35 della Costituzione, nonché sul 32. Il primo “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, il secondo “tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.

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